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REGOLAMENTO FUNZIONALE

       

 

 

REGOLAMENTO FUNZIONALE

Art. 1 - ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Il giorno 11 novembre 2005 si è costituita in TREVISO Caserma “SERENA” la Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO. L’Associazione è l’organizzazione preposta all’indirizzo e allo svolgimento dell’attività sportiva amatoriale agonistica sviluppata - nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana per le discipline praticate e del CONI - per il tramite di strutture appositamente costituite.

L’attività sportiva amatoriale agonistica è attività volontaria, di tempo libero e non di servizio, anche se funzionale al servizio in quanto idonea a favorire l’efficienza psicofisica del personale.

Art. 2 - OBIETTIVI E FINALITA’

La Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO persegue i seguenti obiettivi:

− promuovere e diffondere tra il personale dell’Esercito, sia esso in servizio che in congedo, la pratica dello sport attivo, con particolare riguardo alla preparazione agonistica individuale nel ciclismo;

− tutto il personale tesserato al Gruppo Sportivo Esercito – Ciclismo viene affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto e regolamenti federali;

− elevare le capacità psico-fisiche del personale ai fini di promuovere e formare squadre ciclistiche in rappresentanza di grandi Unità e di Comandi/Enti dell’Esercito Italiano;

− programma ed organizza manifestazioni sportive ciclistiche ricercando ogni conveniente sinergia con gli Enti, Società sportive e con altre realtà “senza fini di lucro”;

− definire, attraverso la selezione da effettuarsi di norma durante il campionato ciclistico dell’Esercito Italiano ed altre attività svolte, dei componenti delle Rappresentative della Forza Armata da inviare alle più importanti manifestazioni amatoriali nazionali e internazionali.

− provvede alla formazione e l’aggiornamento tecnico sportivo dei propri tecnici e atleti.

− promuovere proficui rapporti tra la collettività esterna e la F.A., consentendo l’ammissione all’Associazione anche a personale non appartenente all’Amministrazione Difesa;

− agevolare l’inserimento del personale militare nell’ambiente civile, mediante la partecipazione alle manifestazioni agonistiche federali.

Art. 3 - FONDAMENTI GIURIDICI ORGANIZZATIVI

1. La Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO è costituita ai sensi:

- della circolare n. 880/1AS.90 in data 28 feb. 2001 edita dall’Ispettorato delle Armi dell’Esercito integrata dalla circolare n. 134/GDP.Sp. in data 15 ott. 2001 edita dallo Stato Maggiore dell’Esercito e successive varianti;

- statuto della federazione Ciclistica Italiana, conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n.72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128.

2. Il Comandante dell’Unità cura che:

− le attività sportive si armonizzano in aderenza a quanto previsto dalle citate direttive;

− il personale estraneo alla F.A. di cui al successivo art.9 punto 2 non interferisca con lo svolgimento delle attività previste.

Art. 4 - COSTITUZIONE E DIRIGENZA

La Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO è:

− la struttura esecutiva dell’organizzazione;

− costituita a livello nazionale, secondo le procedure fissate dalle circolari n.880/1AS.90 in data 28 feb. 2001 edita dall’Ispettorato delle Armi dell’Esercito integrata dalla circolare n.134/GDP.Sp. in data 15 ott. 2001 edita dallo Stato Maggiore dell’Esercito e successive varianti;

− un insieme di società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, una per ciascuna disciplina praticata.

Il Comandante dell’Ente è il naturale Presidente della Sezione autonoma e anche delle singole società; come Presidente societario cede le funzioni ordinarie designando tra i consiglieri della società sportiva il Vicepresidente con responsabilità organizzative e gestionali per ogni Società Sportiva costituita.

Art. 5 - FUNZIONI

L’Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO SPORTIVO ESERCITO – Società Ciclistica, promuove la pratica sportiva e gestisce l’attività agonistica dei propri tesserati.

Art. 6 - MODALITA’ OPERATIVE

1. La Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO si avvale, fatte salve le prioritarie esigenze addestrative/operative, delle infrastrutture, di automezzi e delle attrezzature sportive del Reparto di appartenenza di tutti gli atleti tesserati, disciplinandone il funzionamento in base alla normativa nazionale e regionale vigente relativa alla loro utilizzazione.

2. Al fine di ampliare la gamma di discipline praticate tra quelle previste e di ottimizzare il rapporto costo/efficacia derivante dall’esercizio dell’attività, l’Associazione ricerca ogni conveniente sinergia con gli Enti locali, con le organizzazioni “in loco” delle Federazioni Sportive Nazionali, con Società sportive e con altre realtà “senza fini di lucro”.

Art. 7 - NORME STATUTARIE

Ciascuna delle Società Sportive, costituite nell’ambito della Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO, è regolata da statuti elaborati sulla base delle norme delle Federazioni Sportive nazionali. Il funzionamento è disciplinato nei dettagli da regolamenti derivanti dagli statuti. Gli statuti e i regolamenti sono approvati dal Presidente della società sportiva.

Art. 8 – SEDE/COLORI SOCIALI/DENOMINAZIONE

Sede: Caserma “SERENA” Via Zermanese, 178 – 31100 TREVISO.

Colori sociali: BIANCO - BLU

Denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Esercito – Società Ciclismo.

Art. 9 - TESSERAMENTO

1. Il tesseramento alla Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO è unicamente a domanda. L’accettazione dell’iscrizione sia per il personale militare, di qualsiasi grado e ruolo, sia per il personale civile è approvata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.

2. Autorità e personalità con particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico impegno sportivo, militare o civile, possono essere “tesserati d’onore” su decisione o su approvazione, a seguito di richiesta dell’interessato, dal Presidente.

3. Il tesseramento, a qualunque titolo, ha validità per l’anno sociale e, a richiesta, può essere rinnovato alla scadenza.

4. Gli aspiranti al tesseramento (a qualsiasi titolo) devono inviare a mezzo e-mail alla Segreteria A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ESERCITO la seguente documentazione:

- domanda (fac-simile allegato A);

- dichiarazione liberatoria (fac-simile allegato B);

- scheda personale (fac-simile allegato C).

5. Successivamente, dopo l’approvazione al tesseramento, in base a quanto previsto al precedente punto 1, che sarà resa ufficiale con l’inserimento del nominativo nell’albo degli associati, l’interessato deve inviare, con raccomandata alla Segreteria dell’Associazione, tutta la documentazione, sopra citata in originale, con allegato tutti gli accessori previsti dalla domanda e la ricevuta (originale) del versamento quale quota associativa.

6. Coloro che non rispettino le norme statuarie e/o comunque tengano comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o siano lesivi dell’immagine della stessa perdono la qualifica di tesserato.

7. Possono essere tesserati tutti i militari di qualsiasi grado, ruolo e sesso (in servizio e in congedo) ed il personale civile appartenente e non all’Amministrazione Difesa. Il tesseramento, a qualunque titolo, ha validità per l’anno sociale e, a richiesta, può essere rinnovato alla scadenza.

8. Tutti i tesserati radiati per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o per comportamenti lesivi all’immagine della F.A. o per scorretto rapporto tra i tesserati NON possono essere iscritti ad alcuna Società della Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO.

9. L’atleta che non intende rinnovare il tesseramento ne deve dare comunicazione scritta alla segreteria inviando la disdetta entro il 30 settembre della stagione ciclistica in corso.

Art. 10 - ASPETTI SANITARI

Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve essere corredata di un certificato, da rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18 febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, se il richiedente intende svolgere “attività agonistica” o meno.

Art. 11 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

1. Il tesseramento alla Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO prevede una quota associativa così ripartita per tutti gli atleti, a qualsiasi titolo, € 80,00 (ottanta) che darà diritto a:

- tesseramento;

- completo da gara estivo (maglietta, pantaloncini, calzini, guanti ciclista);

- sconti dal 20% al 30% su scala nazionale con tutti gli sponsor tecnici affiliati.

2. Il personale militare che svolge l’attività sportiva federale, svolta in orari e in giorni non di servizio, NON È da considerare “servizio” e conseguentemente NON DÀ luogo a nessun tipo di indennità, dal momento che essa si configura come libero esercizio di attività volontaria, anche se autorizzata nelle forme amministrativamente corrette. Resta valida l’efficacia di tali autorizzazioni per gli aspetti giuridico-amministrativi da essa derivanti.

4. I procedimenti amministrativi sono regolati, in generale, dalle norme di legge sulla competenza e sulla responsabilità in materia di programmazione, gestione e spesa dei fondi, nonché in ordine all’esercizio del controllo sulle stesse attività.

5. Le attività svolte sono coperte da adeguata polizza assicurativa a beneficio dei tesserati in regola con il tesseramento previsto dalla Federazione Ciclistica Italiana.

6. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e dei beni patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni sono a carico dell’Amministrazione Militare.

7. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 – PREMI

I premi ricevuti da tutti i tesserati delle varie società in occasioni di gare sono così ripartiti:

− i premi individuali, di qualsiasi natura, sono acquisiti di diritto dall’atleta titolare;

− i premi di rappresentativa/squadra, di qualsiasi natura, vengono depositati e catalogati presso la sede della Sezione Sportiva Autonoma GRUPPO SPORTIVO ESERCITO.

Il presente Regolamento, approvato dal Presidente, entra in vigore a partire dal giorno 11 novembre 2005.

Treviso, 11 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Gen. C.A. Gianfranco MARINELLI

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