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S T A T U T O
S T A T U T O
(conforme alle modifiche
del D.L. 22marzo 2004, n.72, convertito con modificazioni nella legge 21
maggio 2004, n.128)
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E
SEDE LEGALE
E’ costituita in TREVISO Caserma “SERENA” Via Zermanese, n.
178 - una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata GRUPPO SPORTIVO
ESERCITO - Società Ciclistica.
Articolo 2 - SCOPO
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione
del ciclismo attraverso:
a. la promozione e la formazione di squadre di corridori
ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali, in base ai regolamenti specifici;
b. l’organizzazione e la promozione di manifestazioni
sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili,
amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
c. la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei
propri atleti e tecnici.
Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività,
osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare,
sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed
etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l’Associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede,
sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa
in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto dì
ristoro.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante
la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli
eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in
attività sportive.
L’Associazione persegue suoi obiettivi ispirandosi al
principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti
in condizione di uguaglianza e di pari opportunità attraverso la democraticità
della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le attività
delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzate le sue
attività.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi
alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme
antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana
e della Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto
le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa
all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà
essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli
associati.
Articolo 4- DOMANDA DI
AMMISSIONE
Possono far parte dell’associazione. in qualità dì soci
solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che
sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati
di una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da
ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della
Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi Organi. Viene espressamente escluso
ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai
diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far par te dell’Associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo previsto dal regolamento
funzionale.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da
parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e
contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei con fronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
L’Associazione dovrà tesserare alla Federazione Ciclistica
Italiana tutti i propri soci
Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito
dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a
ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo
dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le
iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6- DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti
casi:
a. dimissione volontaria;
b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
del versamento richiesto delta quota associativa;
c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua
condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d. scioglimento dell’Associazione ai sen dell’art. 25 del
presente statuto,
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente
lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’assemblea ordinaria. Ne corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato a una disamine degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
· l’Assemblea generate dei soci;
· il Presidente
· il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l’universalità degli associati e deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria
potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio
direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocate presso la sede
dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalle maggioranza dei
presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due
scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni
di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il
verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce
le modalità e (ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 9- DIRITTI DI
PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie del l’Associazione i soli soci in regola con il versamento della
quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglia Direttivo
delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale
decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento
della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un associato.
Articolo 10- ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio
Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio
consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle
direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e su
tutti gli argomenti attinenti alta vita ed ai rapporti dell’Associazione che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – VALIDITÀ
ASSEMBLEARE
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi
diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presentì. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi de 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12- ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo al meno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione
d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare,
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a
diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali
elettivi qualora la decadenza dì questi sia tale da compromettere il
funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e
modalità di liquidazione.
Articolo 13 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da
tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci
ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo
nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere, Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza,
nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente
tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle
quote Associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica
sociale in altre società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito
della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di
altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate del CONI e
di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 14- DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso
dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la
metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio
con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di
consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà
carente dei suoi componenti fino alta prima assemblea utile dove si procederà
alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla
scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del
Consiglio Direttivo a svolgere ì suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver
luogo alta prima assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere
la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presi dente. Al verificarsi di
tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria delle funzioni saranno svolte dal Consiglio
Direttivo decaduto.
Articolo 15- CONVOCAZIONE DI
RETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - COMPITI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione dei SOCI;
b. redigere il bilancio preventivo e quel lo consuntivo da
sottoporre all’assemblea;
c. fissare le date dette assemblee ordinarie dei soci da
indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel
rispetto dei quorum di cui al 8, comma 2;
d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati;
e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci
qualora si dovessero rendere necessari;
f. attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17- IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli
effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto
dell’autono mia degli altri organi sociali.
Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo
del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione
dell’assemblea elettiva entro 30 giorni.
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli associati non
facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio
Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della
tenuta dei libri contabili.
Articolo 20 - IL RENDICONTO
FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio
dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che
riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia de bilancio stesso.
Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con
l’anno solare.
Articolo 22 - PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti:
· dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo;
· dai contributi di enti ed associazioni;
· da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i
soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un
collegio arbitrate costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della
Federazione Ciclistica Italiana.
Articolo 24- OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli
organi dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con
un copia del verbale.
Articolo 25-SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deliberato dall’assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita
con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con
l’approvazione, sia i prima che in seconda convocazione almeno 3/4 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4
dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità
preposta, in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio
dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra Associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività
ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso dì mancato esercizio di tal facoltà il patrimonio
sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana che lo utilizzerà
nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.
Articolo 26 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione
Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro
precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare
dell’Associazione che sia in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea del 11
novembre 2005.
IL PRESIDENTE
Gen. C.A. Gianfranco MARINELLI
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